Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Per le domande di cui sopra si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
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disposizioni dell'articolo precedente.
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La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha
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di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
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Entro il termine stabilito dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette un estratto dell'elenco ivi previsto, comprendente i nati
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Le liste, compilate in conformità del comma precedente, sono immediatamente trasmesse alla Commissione elettorale mandamentale che, entro quindici
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convocazione del Consiglio comunale. Questo procede alla costituzione della Commissione entro il termine di cui al comma precedente.
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Se il Consiglio comunale, nell'epoca indicata nel primo comma, è sciolto, i componenti eletti per il biennio precedente restano in carica sotto la
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di revisione annuale delle liste e si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.
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decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.
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precedente comma. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a dodici.
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Per i cittadini di cui al presente articolo ed a quello precedente, non compresi nell'elenco prescritto dall'articolo 6, il sindaco richiede, entro
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depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali dell'anno precedente. Ogni
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propri affari od interessi deve, entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo precedente, presentare domanda al sindaco, unendovi la
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sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni
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precedente numero debbono risultare da documento autentico; 3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o da